IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31  dicembre  2012
n. 235; 
  Vista la nota dell'Ufficio Territoriale  del  Governo  di  Bologna,
Prot. 6504/2013 dell'11 marzo 2013, con la quale sono  stati  inviati
gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Parma, relativi al fascicolo processuale n. 434/2009 R.G.N.R. e n.
87/2013 R.G.G.I.P.  a  carico  del  signor  Luigi  Giuseppe  Villani,
Consigliere  Regionale  della  Regione  Emilia  Romagna,   ai   sensi
dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012
n. 235; 
  Vista l'ordinanza con la quale  e'  stata  disposta  l'applicazione
della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in  data  14
gennaio 2013 dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
Tribunale di Parma, ai sensi dell'art. 284 del  codice  di  procedura
penale, nei confronti del sig. Luigi  Giuseppe  Villani,  Consigliere
regionale della Regione Emilia Romagna, per le fattispecie delittuose
di cui agli articoli 81 cpv, 110 e 319 c.p., 81 cpv, 110  e  314  del
codice penale; 
  Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art.  8,  comma
2, prevede la sospensione di  diritto  dalla  carica  di  consigliere
regionale, quando e' disposta l'applicazione della  misura  cautelare
degli  arresti  domiciliari,  di  cui  all'art.  284  del  codice  di
procedura penale; 
  Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con
la quale e' stata  disposta  l'applicazione  della  misura  cautelare
degli arresti domiciliari, emessa in data 14 gennaio 2013, decorre la
sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo  31
dicembre 2012 n. 235; 
  Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che  esclude  in
radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8  della  legge  7  agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
ed il Ministro dell'interno 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dal 14 gennaio 2013 e'  accertata  la  sospensione  del
sig. Luigi Giuseppe Villani dalla  carica  di  consigliere  regionale
della Regione Emilia Romagna, ai sensi  degli  articoli  7  e  8  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235. 
    Roma, 28 marzo 2013 
 
                                                 Il Presidente: Monti